Le peculiarità del linguaggio giuridico. Problemi e prospettive nel contesto multilingue europeo

Maria Teresa SAGRI, Istituto di Teoria e Tecniche dell’informazione giuridica, CNR

Argomento tematica e obiettivo:

Il diritto regola ogni manifestazione della vita sociale, ne consegue che confluiscono nella terminologia giuridica termini tecnici, parole del linguaggio comune utilizzate in accezione tecnica, termini che appartengono alla realtà normata. Ogni sistema giuridico risulta, per tanto, fortemente dipendente sia dalla sua testualità che da una particolare contestualità, generata dal sistema giuridico entro cui ogni innovazione normativa va ad inserirsi. Vale a dire che ciascun ordinamento giuridico ed il suo linguaggio tecnico appaiono come due sistemi interconnessi strettamente dipendenti dal contesto storico-sociale, ciascuno dotato di proprie regole che ne guidano la costruzione e ne garantiscono la coerenza.
In questi ultimi anni, tuttavia, proprio la diversità linguistica che caratterizza i singoli ordinamenti sembra andare in parte a scontrasi con l’esigenza comunitaria di disciplinare in maniera uniforme le attività economiche e il quadro dei diritti soggettivi nel mutato contesto che il mercato unico europeo offre ai singoli ed alle imprese. La progressiva rilevanza ed incidenza dell’attività normativa comunitaria si è sovrapposta alla prospettiva di una regolazione esclusivamente nazionale, per sviluppare all’interno degli Stati membri una nuova dimensione giuridica in cui convivono fonti normative di stampo esclusivamente nazionale con norme di origine comunitaria. Di fronte all’ingerenza del diritto comunitario, tuttavia, le peculiarità di ciascun ordinamento sembrano correre il rischio di essere in parte compromesse o quanto meno ’compresse’. Gli interventi comunitari, se pur giustificati in funzione della realizzazione del mercato unico, sono tesi ad armonizzare molte aree dei singoli diritti nazionali. Ciò determina che queste stesse risoluzioni vadano ad incidere profondamente sui singoli assetti statali e per tanto anche sulle terminologie giuridiche nazionali.
Rispetto alla necessità imperativa di regolamentare la dimensione comunitaria, la mancanza di un substrato giuridico-culturale largamente condiviso, ovvero di uno ius comune europeo, determina che il legislatore comunitario si trovi costretto a sviluppare un ’diritto contrattato’, frutto di una continua mediazione, tanto politica quanto linguistica, tra le varie peculiarità europee. Sui tavoli di lavoro istituzionali vengono concordate e coniate accezioni rappresentative di nuovi concetti giuridici; determinando per tanto l’elaborazione di una terminologia ’comunitaria’, spesso parallela a quelle nazionali, che crea non pochi problemi in fase di armonizzazione all’interno dei contesti nazionali [1].

A complicare ulteriormente il procedimento, si aggiunge il necessario ricorso alla fase di trasposizione del contenuto normativo in ciascun idioma ufficiale. A livello comunitario, infatti, non solo si tende a sviluppare terminologia in parte ’scollegata’ da quella dei sistemi nazionali, ma la stessa subisce all’interno dello procedimento legislativo, ulteriori revisioni, sfumature e spesso alterazioni nel momento in cui la norma viene tradotta in ciascuna lingua nazionale. La bozza iniziale della norma, ’concordata’ in una delle tre lingue di lavoro, francese inglese e tedesco, viene, infatti, successivamente ’rielaborata’ dal punto di vista linguistico durante la fase di traduzione del contenuto in ciascuna lingua ufficiale. Queste ulteriori trasposizioni linguistiche sembrano in effetti andare ad incidere proprio sul contenuto normativo; vale a dire che al termine dell’iter di traduzione, i testi finali, elaborati in tutte le lingue ufficiali, possono risultare non solo non così fedeli alla bozza iniziale ma anche non così omogenei come richiesto ad un testo che deve garantire ipso iure identici effetti giuridici in ciascun paese membro.
Nel contesto giuridico comunitario non si può infatti parlare di una vera e propria azione di trasposizione della disposizione da un contesto linguistico ad un altro, quanto di un’attività di interpretazione e comparazione dei significati per riuscire a sviluppare contenuti normativi paralleli nei diversi idiomi ufficiali. La semplice equivalenza stabilita fra termini non garantisce la corrispondenza fra il significato delle rispettive aree concettuali, dipendente invece, come già sottolineato in precedenza, dal contesto d’uso e dal sistema giuridico in cui è inserito. In tal senso l’intervento del funzionario, sia esso traduttore, giurista linguista e comparatista sembra contribuire alla elaborazione del contenuto normativo, là dove sulla base delle sue scelte terminologiche va a smussare, levigare, limare il contenuto originario.
Con il passare del tempo, la procedura normativa comunitaria ha determinato per tanto non solo la produzione di una terminologia che tende ad ’colonizzare’ le tassonomie nazionali [2], ma ha sollevato anche ulteriori complessità terminologiche. Per tentare di mitigare gli ostacoli di trasposizione linguistica, il funzionario comunitario è andato sempre più privilegiando nel testo di partenza l’uso di una certa genericità terminologica (uso di diffusa iperonimia), con il rischio di provocare una tendenziale ambiguità giuridica e rendere ancora più complesso il processo di recepimento nei singoli ordinamenti. In altri casi si è assistito alla ’risemantizzazione’ di alcuni dei termini già presenti nell’ordinamento (firma digitale), oppure alla generazione di casi di sinonimia che tendono nel tempo a pregiudicare o quanto meno a condizionare l’intero assetto linguistico nazionale, sin alla creazione di neologismi semantici (legal person/ persona legale) e neologismi combinatori (danno ambientale/ living will).
In particolare il settore della consumer law, rappresenta un ambito particolarmente ricco di esemplificazioni del fenomeno. L’ambito della tutela del consumatore rappresenta una dimensione giuridica introdotta ex novo all’interno dei singoli sistemi nazionali che ha comportato nell’ordinamento italiano l’instaurarsi di un processo di ’armonizzazione’ piuttosto lento ed articolato [3].
Il problema terminologico evidenziato è connesso con un punto nodale di tutta la questione comunitaria, vale a dire con la capacità del sistema normativo comunitario di costituire un nucleo omogeneo e consistente, permettendo al tempo stesso il preservare l’identità e la peculiarità di ciascun ordinamento nazionale.
In questa prospettiva, risulta interessante proporre una riflessione sul possibile ruolo che le nuove tecnologie possano svolgere per migliorare la produzione normativa multilingue, con particolare riguardo al complesso rapporto tra informatica, diritto e traduzione [4].
L’informatica giuridica si è posta negli anni [5], come un efficace strumento in grado di affiancare i tradizionali metodi di legistica, inserendosi in tutte le fasi dell’iter legis e contribuendo a migliorare la qualità, la intelligibilità e la reperibilità del prodotto normativo [6]. Tra le applicazioni sviluppate per il dominio del drafting, parallelamente allo sviluppo di software redazionali, sono state elaborate specifiche risorse linguistiche al fine di perfezionare ed uniformare il linguaggio normativo sia sotto il profilo sintattico che semantico. Con il tempo l’esigenza di specializzare questi strumenti linguistici per l’ambito comunitario, ha indotto la ricerca a raffinare maggiormente queste risorse adattandole alle peculiarità imposte dal plurilinguismo.
Fin dai primi anni ’80, le istituzioni comunitarie si sono scambiate conoscenze ed esperienze relative allo sviluppo di banche dati e thesauri giuridici. Se per tanti anni l’interesse prevalente ha riguardato più propriamente l’accesso al diritto comunitario, i recenti fenomeni dell’integrazione europea hanno richiesto strumenti atti a gestire una maggiore eterogeneità dello stesso contenuto documentario. Questi nuovi obiettivi, oltre a coinvolgere i metadati [7], l’architettura e l’intera organizzazione dell’informazione all’interno delle banche dati, rappresentano una imponente sfida linguistica, sopratutto dal punto di vista della redazione stessa dei contenuti documentali [8].

Tra i principali strumenti linguistici offerti nel settore giuridico dall’Ue, interessa la nostra indagine la banca dati terminologia IATE. Questa rappresenta, un’importante risorsa nell’attività di traduzio- ne e quindi anche in quella di redazione, offrendo una piattaforma di comparazione terminologica. Gli utilizzatori di questa banca multilingue di dati terminologici possono ricercare un termine in una o più lingue ufficiali; dopo aver digitato all’interno della stringa di ricerca l’espressione nella lingua di partenza (LdP), è possibile selezionare le varie accezioni in base ai domini giuridici europei. Per ogni senso viene fornita una glossa, la provenienza professionale, il riferimento dottrinale della pa- rola ed il riferimento al contesto e la trasposizione dell’accezione della LdP nella lingua di arrivo (LdA) prescelta, con annesso un valore indicativo del livello di affidabilità della traduzione. I dati sono strutturati secondo una fisionomia assimilabile a quella di un glossario giuridico bilingue ed i termini sono inseriti nella banca dati sulla base delle informazioni provenienti da traduttori, ammi- nistratori, giuristi linguisti e altre fonti affidabili dell’UE. Il valore aggiunto si ritrova là dove la ban- ca dati offre una consultazione non solo dei contesti d’uso dell’accezione ma anche una griglia di va- lutazione sul livello di traducibilità del senso ricercato. L’utilizzo dello strumento impiegato nella redazione normativa rappresenta un utile sostegno nella trasposizione di un concetto verso le diver- se lingue europee. Migliorando la conformità dei testi e consolidando la terminologia usata a livello comunitario, i testi possono per tanto risultare meno ambigui e più facilmente accessibili.

Nei casi più complessi, tuttavia il sistema non sembra riuscire a fornire elementi sufficientemente esaurienti per risolvere il problema dell’operatore linguistico. La struttura IATE si basa, infatti, su semplici collegamenti linguistici, che non presuppongono un’argomentazione semantica ovvero la risorsa comunitaria non permette di risalire alle differenze concettuali sottese tra un termine e l’al- tro. Più precisamente nonostante in IATE, vengano fornite indicazioni circa i gradi di affidabilità delle proposte di traduzione, il suggerimento fornito dalla risorsa si basa soltanto sulla sensibilità terminologica dal singolo esperto, senza specifiche motivazioni. I termini presenti nella banca dati comunitaria non permettono di valutare l’effettivo livello di equivalenza linguistica, non possono riuscire a disambiguare le sinonimie, oppure a fornire soluzioni per i termini non traducibili. Infor- mazioni queste che risultano piuttosto limitate rispetto alle necessità del formante comunitario, sulle quali deve basare per ciascun atti normativo la redazione di ventritrè versioni linguistiche parallele.

Rispetto a ciò, si può tuttavia rilevare come per cercare di ovviare ai limiti appena evidenziati, il lavoro terminologico per il settore europeo sembri negli ultimi anni concentrarsi maggiormente sullo sviluppo di risorse che permettano di spostarsi da un metodo puramente terminologico verso uno più semanticamente fondato. Questa esigenza si sposa in particolare con una parte della ricerca informatica che si occupa di sviluppare risorse per l’elaborazione semantica dei contenuti informatici. La semantica, è un ramo della linguistica, e più in generale, della teoria dei linguaggi (anche artificiali e simbolici) che studia il significato delle parole. Questa scienza inserita nel settore informatico si traduce nello sviluppo di ricerche e risorse applicative per la rappresentazione del significato e la condivisione dei contenuti. Il proporre risorse linguistiche per la redazione multilingue significa focalizzare l’attenzione non solo sulla parola ma principalmente sul concetto. In tal senso, alcune teorie e tecniche sviluppate nel settore dell’Information Technology, affrontano da anni il problema della condivisione della lingua tra uomo e macchina, vale a dire la rappresentazione del concetto al di là della parola. Perciò le risorse sviluppate da questo settore di ricerca possono essere sperimentate e specializzate in strumenti per “condividere la lingua” e i metodi e le procedure che servono a svilupparla all’interno del processo legislativo comunitario. Uno dei prodotto principali del semantic web è proprio l’approccio basato sull’ontologia, ovvero delle risorse che possano essere proposte quali possibili metodologie per il perfezionamento delle risorse comunitarie.

A seconda del rigore formale con cui la semantica è espressa, si può parlare di ontologie inguistiche e di ontologie formali.

Le ontologie linguistiche (reti o lessici semantici) sono anche chiamate ’ontologie leggere’ (lightweight) o lessici computazionali, in quanto mantengono uno stretto legame con il linguaggio e sono parzialmente strutturate. Un lessico è una lista di parole che contiene alcune informazioni sul modo in cui le parole sono usate in una sistema linguistico, che di norma non riguarda informazioni fonetiche o morfologiche, ma informazioni semantiche. Secondo una delle più diffuse metodologie proposta per costruire semantici, le unità lessicali costituite da tutti i termini che esprimono lo stesso concetto, dette varianti, vengono legate da una relazione semantica ‘vicina’ alla sinonimia [9] e descritti da una glossa che ne esplicita il senso [10]. Secondo questa metodologia, l’entità atomica, denominata synset [11], non solo viene rappresenta dall’insieme di sinonimi, abbreviazioni, sigle, varianti ortografiche e desuete di uno stesso concetto, ma può essere descritta esplicitando le relazioni che intercorrono con altri concetti. Il synset viene così strutturato e collegato con gli altri termini della tassonomia. Le relazioni utilizzate sono basate su relazioni di senso: iper/iponimia, (corrispondente alla logica relazione di inclusione di una classe in un’altra), meronimia (o relazione parte-tutto), antonimia (opposizione di significato), causa (causalità fattiva e non fattiva), implicazione, ruolo, strumento (tra un oggetto ed il materiale con cui è realizzato), di causa, appartenenza, derivazione, ecc [12] . Le differenze di senso (polisemie) sono poi distinte, numerate e definite mediante relazioni tassonomiche ed associative.

Proprio queste diverse tipologie di relazioni permettono la ricostruzione concettuale del singolo termine, distaccando così la risorsa dal ricoprire la mera funzione di vocabolario giuridico. Non solo il termine viene catalogato secondo le sue diverse accezioni, ma viene anche collegato tramite relazioni semantiche ad altri termini che a loro volta ne spiegano e ne chiarificano il senso.

Attraverso tali risorse si passa quindi da quello che può essere rappresentato come un semplice insieme di parole (processo, procedimento giuridico, sentenza, tribunale, attore, convenuto ecc.) ad una struttura di parole esemplificative di una area di conoscenza. Nella rete semantica il termine “procedimento giuridico è considerato equivalente di “processo giuridico”, ha come inferiore gerarchico “procedimento giudiziario”, e come termini più specifici processo penale e processo civile. Lo stesso termine è inoltre collegato da una relazione di causa-effetto con il termine “sentenza” e da una relazione di ruolo con i soggetti coinvolti nel processo: il soggetto agente è rappresentato dal termine “giudice”, mentre “attore” ed “convenuto” sono rappresentati come ’parti passive’ dello stesso fra loro collegate da una relazione di “co-ruolo”.

Le reti semantiche possono essere utilizzate come utili supporti informatici nel gestire, comparare, reperire dati multilingue, là dove, l’informazione diviene caratterizzata, non sul profilo linguistico ma su quello concettuale [13] . In tal senso, sul piano della precisione e della espressività semantica i lessici computazionali costituiscono quindi, un passo in avanti, rispetto agli strumenti tradizionali, come i cosiddetti vocabolari controllati (thesauri, tassonomie, schemi di classificazione), utilizzati nell’Information Retrieval. Alla base di tale rigore formale è la struttura concettuale che, come abbiamo già sottolineato, distingue formalmente [14] il termine, espressione linguistica di un significato, le sue varianti morfologiche e grammaticali (la parola ) e il concetto (significato rappresentato).

Diversamente, gli obbiettivi delle ontologie formali risultano invece più complessi, in quanto intendono fornire una teoria formalizzata di un dominio, svincolata dal linguaggio naturale e quindi un punto di vista che espliciti la rappresentazione del significato comunemente inteso nei processi cognitivi. La metodologia alla base delle ontologie formali muove dai principi della semantica cognitiva, con l’intenzione di esplicitare i meccanismi e le assunzioni in base a cui la realtà percepita viene concettualizzata a livello individuale e condivisa a livello sociale da una comunità di ’utenti’.
Un’ontologia aspira non solo a definire chiaramente il rapporto tra una parola ed un significato, ma anche a rappresentare i significati al di là delle parole. Attraverso rappresentazioni, denominate in informatica come etichette, si riesce a superare l’esigenza di rappresentare graficamente il termine, ed i concetti da esso contenuti possono essere comunque veicolati [15]. Si valuta cioè la necessità di mettere a punto un sistema di concetti di riferimento sostenibile, un’ontologia appunto, con cui mappare i vocabolari multilingue che tengono conto delle differenze esistenti tra i linguaggi giuridici e gli schemi di codifica tradizionali. Secondo questo orientamento le ontologie giuridiche applicate possono rappresentare, pur con i loro limiti, degli strumenti utili anche per il comparatista nella misura in cui esse svincolano le relazione tra concetti dalle rappresentazioni linguistiche proposte dai diversi idiomi, offrendo così all’omologazione dei concetti vie diverse da quelle proposte dalla tradizione dottrinale.

L’idea di fondo è riuscire a scomporre le nozioni giuridiche per far figurare tra i componenti quelli che coincidono con quelli che non corrispondono al fine di elaborare un linguaggio, in cui l’unità semantica porti i segni di tutte le caratteristiche prese in considerazione per distinguere le diverse nozioni [16]. Vale a dire lo strumento ontologico applicato come base di riferimento per lo sviluppo di una terminologia comune e condivisa [17]. Basi di rappresentazione della conoscenza giuridica sviluppate come piattaforme di riferimento per l’interprete comunitario, nella piena consapevolezza che "il dato giuridico nasce dall’interprete" [18]. “La vocazione ontologica all’identificazione di schemi astratti di conoscenza, unita alla possibilità di delineare la realtà del fenomeno giuridico, può forse aiutare a chiarire meglio l’identità e le relazioni fra componenti di diversi sistemi giuridici [19]. Il tentativo di riscrivere il diritto in un linguaggio nuovo, adatto ad interazioni non solo tra esseri umani ma anche tra elaboratori elettronici, può rappresentare un’opportunità per migliorare la comprensione del fenomeno linguistico comunitario. La prospettiva di associare le rappresentazioni ontologiche allo studio delle tassonomie giuridiche, per comparare le elaborazioni concettuali dei giuristi di uno stesso ordinamento o di ordinamenti diversi, per migliorare la coerenza interna alla norma e lo sviluppo di un linguaggio comunitario consolidato.
L’impiego di un approccio scientifico alla studio della terminologia proposto dall’ICT sembra poter rappresentare un’ottima base di partenza per normalizzare, attraverso una struttura maggiormente consolidata e neutra il lessico comunitario.
I modelli concettuali costruiti dai contesti informatici sembrano poter favorire una maggiore uniformazione del diritto europeo, offrendo quanto meno una mappatura del l’attività di comparazione , mediazione e traduzione, che possa permettere lo stratificarsi di un bagaglio concettuale condiviso. Questo approccio allo studio terminologico sembra in effetti più in sintonia con l’essenza stessa dell’organizzazione europea. Un’Unione, dove il plurilinguismo che ne è alla base, rappresenta forse un elemento ineliminabile della stessa, in quanto coincide con il fatto che questa, al di là del tempo continua a non rappresentare una vera e propria entità, ma solo il convivere di diversità istituzionali; ovvero un’organizzazione intestatale il cui nomos è la pluralità essenziale dell’Europa.


Bibliografia

  • Ajani, G., Rossi, P. (2006) ”Coerenza del diritto privato e multilinguismo”, in Pozzo B., (a cura di ), Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l’allargamento, Milano:Giuffré, 119-139.
  • Calzolari, N. e Lenci, A. (2004) “Linguistica Computazionale - strumenti e risorse per il trattamento automatico della lingua”, Il mondo digitale (2): 56-64.
  • Cosmai, D., (2007), Tradurre per l’Unione Europea. Problematiche e strategie operative, Milano, Hoepi
  • De Grott, G-R. (2000) “La traduzione di informazioni giuridiche”, Ars Interpretandi (5), 135-154.
  • Galgano F., Il diritto nello specchio della globalizzazione, Bologna, il Mulino 2005
  • Gallas, T., (1999 ) Coredazione e traduzione giuridica nella legislazione multilingue, in particolare quella comunitaria, Quaderni di libri e riviste d’Italia 43. La traduzione. Saggi e documenti IV, Roma, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, pp. 289- 294,
  • Gallas, T., (1999), La rédaction multilingue dans l’Union Européenne, in Morand C.A., Légistique formelle et materielle, Marsiglia, Preses Universitarie d’Aix, 70-84
  • Gambaro, A., (2007) Il multilinguismo legislativo europeo, in Scalisi V., (a cura di) Il ruolo della civilistica italiane nel processo di costruzione della nuova Europa: convegno internazionale di studio nel cinquantennio della conferenza europea di Messina, per l’inaugurazione del centro Eurodip S. Pugliatti, Messina 28-30 settembre 2005, Milano, Giuffrè, 203-214.
  • Ioratti Ferrari, E. (2005) “Lingua e diritto in Europa: multilinguismo, pluralismo linguistico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo dei contratti”, Diritto pubblico Comparato ed europeo, (IV): 1549-1568.
  • Rossi, P. (2007) “Il diritto plurilingue europeo nella prospettiva del legislatore comunitario e dell’interprete nazionale”, Politica del diritto, XXXVIII (1):139-147.
  • Ricoer, P. (2000), “Il paradigma della traduzione”, Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica. Traduzione e diritto, (5): 1-17.
  • Sacco, R. (2000) “Lingua e diritto”, Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica. Traduzione e diritto(5):117-134.
  • Sacco, R. (1995) “ Negozio giuridico, circolazione del modello”, in Digesto delle discipline privatistiche, sez civile, (12), 86-95.
  • Tiscornia, D., (2007) ”Structuring multilingual ontologies for law, in G. Ajani, G. Peruginelli., G. Sartor e D. Tiscornia (a cura di), The Multilanguage Complexity of European Law: Methodologies in Comparison", Firenze, European Press Academic Publishing, 145-162.
  • Zaccaria G., (2003), “Testo, contesto e linguaggi settoriali nell’interpretazione giuridica”, in Mariani Marini A. (a cura di), La lingua, la legge, la professione forense, Giuffrè: Milano, pp. 90-102.
  • Wroblewski, J., (2000)“Il problema della traduzione giuridica”, Ars intrepretandi. Annuario di ermeneutica giuridica. Traduzione e diritto ,(5):155-164.

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Le peculiarità del linguaggio giuridico (PowerPoint)

[1] 1Si sottolinea come l’atto normativo costi di due diverse tipologia di fonti, ovvero atti normativi direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, per i quali non si prevede nessuna intermediazione del legislatore nazionale i c.d: regolamenti comunitari; oppure atti non direttamente applicabili quali le direttive che necessitano diversamente di un ulteriore atto interno per l’armonizzazione del contenuto normativo comunitario in quello dello Stato membro.

[2] Quali esempi di casi di colonizzazione dei termini e delle espressioni comunitarie:moneta unica, sussidiarietà, libro bianco., etc.

[3] Si pensi a titolo di esempio esempio alla difficoltà di trasporre nei sistemi nazionali il concetto di ’diritto di recesso’, più volte in passato tradotto nell’ordinamento italiano con ’risoluzione’ o ’rescissione’, nonostante gli stessi termini esprimano istituti giuridici assai diversi. Si veda in merito Jacometti.V., Terminologia giuridica e armonizzazione del diritt europeo dei contratti. Ius poenitendi del consumatore nelle direttive comunitarie, Rivista di diritto civil, 2007,facs.5, pt.2, pp.561-599.

[4] Cfr. Ioratti Ferrari, E., Lingua e diritto in Europa: multilinguismo, pluralismo linguistico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo dei contratti, Diritto pubblico Comparato ed europeo, 2005, fasc. (IV), pp.1549-1568.

[5] L’evoluzione dell’apporto che l’informatica giuridica ha offerto alla scienza legislativa, si distingue in informatica giuridica documentale e metadocumentale, all’interno di quest’ultima le applicazioni informatiche nel campo redazionale rappresentano l’ambito prescelto delle le nostre riflessioni. Si fa riferimento al cammino, intrapreso intorno agli anni 70, che la legmatica ha compiuto in parallelo con il progresso tecnologico nella ricerca di sistemi in grado di migliorare la produzione ed il reperimento dei testi legislativi, programmi di infomation retrieval

[6] Consulta sul tema Portale di tecniche normative, Il codice di drafting, all’indirizzo: www.tecniche normative.it

[7] Un metadato (dal greco meta- "oltre, dopo" e dal latino datum "informazione" - plurale: data), letteralmente "dato su un (altro) dato", è l’informazione che descrive un insieme di dati. La funzione principale di un sistema di metadati è quella di consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: ricerca, che consiste nell’individuare l’esistenza di un documento; Localizzazione, ovvero rintracciare una particolare occorrenza del documento; Selezione, realizzabile analizzando, valutando e filtrando una serie di documenti; Interoperabilità semantica, che consiste nel permettere la ricerca in ambiti disciplinari diversi grazie a una serie di equivalenze fra descrittori; Gestione risorse, ossia gestire le raccolte di documenti grazie all’intermediazione di banche dati e cataloghi; Disponibilità, ovvero ottenere informazioni sull’effettiva disponibilità del documento. I campi di una collezione di metadati sono costituiti da informazioni che descrivono le risorse informative a cui si applicano, con lo scopo di migliorarne la visibilità e facilitarne l’accesso. I metadati infatti permettono il recupero di documenti primari indicizzati attraverso le stringhe descrittive contenute in record: schede in cui vengono rappresentate le caratteristiche più significative o le proprietà peculiari dei dati in questione, così che la loro essenza possa essere catturata da un’unica concisa descrizione, che, in modo sintetico e standardizzato, fornisce a sua volta una via di recupero dei dati stessi.

[8] Sul tema un interessante intervento è stato reso da Pascale Berteloot (OPOCE - Office for Official Publications of the European Communities, European Union), Accesso transfrontaliero al diritto e accesso al diritto comunitario: possibili approcci comuni, al Convegno internazionale, Law via the Intenet, organizzato ITTIG, Firenze , 30 31 ottobre 2008.

[9] Nell’ambito del linguaggio giuridico non sono previste relazioni di sinonimia vera e propria, poiché ogni termine tecnico è considerato portatore di un significato primario e non sostituibile; di fatto, però gli utenti, soprattutto quelli non prettamente specialistici, sostituiscono ai termini tecnici espressioni utilizzate dal linguaggio comune. Da qui nasce l’opportunità di creare una rete semantica capace di convogliare nello stesso significante le varie tipologie di sinonimi, anche se non prettamente tecnici.

[10] Il formalismo delle reti semantiche prevede, in linea generale, di rappresentare gli oggetti dell’universo di riferimento attraverso dei grafi orientati in cui i nodi rappresentano i concetti e gli archi rappresentano relazioni tra i concetti.

[11] Il synset rappresenta un’insieme di sinonimi, vale a dire, ciascun termine appartenente allo stesso gruppo può essere indistintamente interscambiato all’interno di una stessa frase, senza cambiarne il senso.

[12] Il progetto ItalWordNet prevede al suo interno ben 16 tipi diversi di relazioni. Per maggiori dettagli visita http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Unita.php?Id=11&T=4.

[13] In tal senso si prevedono almeno tre aspetti di possibile utilizzo dei lessici semantici. In primo luogo come fonte di metadati per il tagging semantico dei testi legislativi (adottabile anche in fase di drafting legislativo come arricchimento dell’editore specialistico in fase di sviluppo). Alle strutture testuali viene aggiunta l’informazione semantica utilizzando i concetti definiti nella rete, individuando le singole disposizioni come entità alternative (non sempre coincidenti) ai segmenti testuali. Ancora, come strumento di supporto a sistemi di information retrieval per facilitare l’accesso a dati eterogenei e multilingue; oppure come base di conoscenza concettuale utilizzabile per l’estrazione di informazioni, per il tagging semantico automatico, per la condivisione di conoscenza (knowledge sharing), per il confronto tra normative.

[14] I formalismi OWL definiti nel Semantic Web per esprimere tali strutture rispettano, con diversi modelli, tali distinzion nello standard Owl definito per Wordnet, ogni synset è un istanza della classe Synset ; le altre clasi sono la classe Wordsense, le cui istanze sono i termini e la classe Word per le parole in SKOS (Simple Knowledge Organization System il concetto (ad es. il descrittore di un Thesaurus) è istanza della classe Concept; la relazione has-label collega i termini e i sinonimi (UF-Used).

[15] Smith B.,Ontologie e sistemi informativi Una versione più breve di questo lavoro è pubblicata con il titolo “Ontology” in L. Floridi (ed.) Blackwell Guide to Philosophy of Computing and Information, Oxford: Balckwell, 2003, 155-166.

[16] Snow G., Vanderlinden, J. Francais juridique et science du droit, Universite de Moncton, testi presentati al II colloquio internazionale del centro internazionale del Coomn Law in francese, Bruylant, Bruxelles, 1995, pag.144.

[17] Su una panoramica su i principalli progetti terminologici si veda Sacco R., ope cit., , p. 440.

[18] Sacco ope cit., 441.

[19] Rossi P, Ontologie applicate e comparazione giuridica: alcune premesse, Rivista critica del diritto privato, 2004, fasc. 2, pp. 315-349